Si costituisce l'Associazione Culturale Gavinuccio Canu, regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione ha sede legale nel comune di Sassari, alla Via Proto de Fraia n. 28, Li Punti (Sassari).
La sede sociale potrà essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune o di altro comune del territorio italiano con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci, senza la necessità di modificare lo Statuto.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, operative ed amministrative, previa comunicazione all'Assemblea annuale dei soci.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'Associazione è finalizzata a mantenere viva la memoria dell'artista Gavinuccio Canu, a salvaguardia della sua opera e della sua produzione. Valorizzando e promuovendo ogni sua forma d'arte.
L'Associazione Culturale Gavinuccio Canu è democratica, apolitica, apartitica e non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa.
Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione si propone di:
Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri maggiorenni, che ne condividono gli scopi ed accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
Per i minorenni è necessaria l'approvazione esplicita e scritta di almeno un genitore o di chi ne esercita la potestà.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale prevista o la quota mensile se richiesta.
Il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande di ammissione pervenute.
La qualifica di Socio, personale e non trasmissibile, si acquista e si perde con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.
I Soci si distinguono in:
SOCI FONDATORISono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione ed hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo statuto.
SOCI ORDINARISono coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo e che verseranno la quota associativa annuale, il cui importo verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
SOCI SOSTENITORISono coloro che, condividendo gli obiettivi dell'Associazione, daranno un aiuto concreto per il perseguimento degli scopi sociali, erogando a titolo di contributo volontario, una quota annuale superiore alla quota ordinaria.
SOCI ONORARI
Sono costituiti dai membri della Famiglia dell'artista Gavinuccio Canu, i Sig.ri
Pietro Canu, Isabella Canu e Mirko Melis; ricevono tale qualifica dal Consiglio
Direttivo in segno di riconoscenza.
Essi non sono tenuti al pagamento di quote o contributi ordinari e straordinari
e possono partecipare alla vita sociale, senza diritto di voto.
Avranno il compito di partecipare e supervisionare alla stesura dei progetti
relativi all'attività dell'Associazione, alla supervisione ed alla
salvaguardia della figura di Gavinuccio Canu, ponendo il veto sulle
attività promosse che, con atteggiamenti o azioni, non ne rispetteranno
la memoria storica ed artistica.
Tutte le tipologie dei soci aderenti all'Associazione hanno diritto e dovere di:
La qualifica di Socio ordinario e sostenitore si perde:
La comunicazione di esclusione, deve essere comunicata al socio tramite lettera o e-mail, insieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e comunicato all'Assemblea che, avrà possibilità di appello entro 30 gg. È ammesso ricorso al giudice ordinario.
Soci dimessi, receduti e/o esclusi coloro che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non potranno richiedere la restituzione dei contributi versati, né avranno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Le modifiche saranno votate a maggioranza di due terzi dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e non danno quindi luogo a compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese necessarie sostenute nello svolgimento del mandato.
I membri degli organi sociali restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Sono presenti inoltre al fine di poter raggiungere gli scopi sociali: il direttore artistico, il grafico e social manager (grafica, attività web social), archivista, curatori sezione Atro.
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
Hanno diritto a partecipare tutti i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto che hanno diritto al voto, il quale viene espresso per alzata di mano.
Le deliberazioni adottate in conformità al presente statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto presso la sede sociale o da inviare ai soci, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, detto "ordine del giorno".
Può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale e non necessariamente sul territorio italiano.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente. Compiti dell'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria deve:
L'Assemblea Straordinaria è convocata solamente per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale. Validità dell'Assemblea
L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno e nello stesso luogo, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
L'Assemblea Straordinaria si considera regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea Straordinaria approva le modifiche dello Statuto con delibera a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Il Consiglio Direttivo ècomposto da 8 (otto) soci eletti a maggioranza dall'Assemblea, quando è presente la maggioranza dei soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, salvo decadenza deliberata da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata, ed elegge al suo interno un Presidente e un Vice-presidente.
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce anche ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate a tutti i suoi membri dal Presidente mediante comunicazione scritta o a mezzo email.
Per la validità delle deliberazioni occorre che alle riunioni del Consiglio Direttivo siano presenti la maggioranza dei membri.
In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha il potere di emanare norme o regolamenti riguardanti le attività e la vita sociale della stessa.
IL CONSIGLIO DIRETTIVONell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, anche formate da persone estranee al Consiglio medesimo. I responsabili delle commissioni possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Presidente:
Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.
Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre. Il Conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
Il Conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea Ordinaria, entro il mese di aprile, con le maggioranze previste dal presente statuto.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere i libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, tra cui:
Tutti i libri sono conservati presso la sede sociale e devono essere aggiornati a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno.
L'Associazione è tenuta a redigere verbali delle adunanze delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e del Consiglio Direttivo.
Chiunque non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno o le disposizioni del Consiglio Direttivo, si rende responsabile di infrazione disciplinare e potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'Art.6 relative alla perdita della qualifica di socio.
L'eventuale scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa esso intervenga, sarà deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'Art. 8 del presente Statuto.
L'Assemblea Straordinaria provvederà, nella stessa riunione, alla nomina di uno o più liquidatori che inventarieranno i beni di proprietà dell'Associazione e delibererà sulla devoluzione del patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, Comma 190, della Legge n.662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, interamente alla famiglia e/o agli eredi diretti di Gavinuccio Canu o ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.